Sono rimborsabili le quote di contribuzione eventualmente versate in eccesso nei seguenti casi:
· applicazione di esoneri
· riduzione in base all’ISEE o PIL pro-capite a PPA
· conseguimento del titolo nell’anno accademico precedente (es. laurea in sessione straordinaria)
· conseguimento del titolo con votazione di 110/110 e lode, nella prima sessione utile, con iscrizione in corso e senza aver ottenuto abbreviazioni di carriera
· chiusura della carriera per decadenza nei soli casi di tasse versate su carriere già decadute (sono soggetti a decadenza esclusivamente i cdl vecchio ordinamento ante D.M. 509/99)
· doppi pagamenti
Per ulteriori dettagli consulta gli artt. 1 e 9 del Regolamento Tasse e Contributi a.a. 2024-2025.
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