Risposta
Il DPCM 159/2013, art. 11 , co. 5 prevede quanto segue:
“Alla luce delle omissioni ovvero difformità rilevate, il soggetto richiedente la prestazione può presentare una nuova DSU, ovvero può comunque richiedere la prestazione mediante l'attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate. Tale dichiarazione è valida ai fini dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione”.
Pertanto anche L’ISEE universitario contenente omissioni/difformità è valido ai fini della riduzione del contributo onnicomprensivo unico e viene prelevato automaticamente dalla banca dati INPS; solo in caso di controlli effettuati a posteriori ti sarà richiesto di presentare la documentazione giustificativa.
Tuttavia ti ricordiamo che nel caso in cui, a seguito di successivi accertamenti , risultino dichiarazioni non veritiere e ciò sia rilevante ai fini della concessione del beneficio, sarai passibile delle sanzioni previste dall’art. 10 “Accertamenti e sanzioni” del Regolamento Tasse e Contributi a.a. 2024-2025 .
È pertanto opportuno verificare attentamente la correttezza dell’ISEE universitario e, qualora effettivamente siano presenti omissioni o difformità, presentare un nuovo ISEE universitario corretto, dandone tempestiva segnalazione alla Sezione Diritto allo Studio tramite ticket .